CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE KIA FLEX

 

Premessa:

a)    Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i contratti di locazione a medio termine senza conducente di veicoli della flotta ALD, che verranno stipulati fra ALD e il Cliente secondo la formula denominata “KIA FLEX”.

b)    Oggetto del contratto è la locazione, di seguito, anche, il “noleggio”, a medio termine, senza conducente, di un veicolo di proprietà di ALD Automotive, munito delle garanzie assi- curative di cui all’art. 11. Ogni contratto sarà inoltre disciplinato da una singola Lettera di Of- ferta, che riporterà le condizioni particolari del contratto e dagli eventuali patti aggiunti o in deroga. Costituirà inoltre parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale l’attestato di locazione indicante check out e check in del veicolo, nonché, salvo diversa modalità di pagamento .concordata tra le Parti, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente dei canoni e degli altri corrispettivi dovuti ad ALD, tramite SEPA Core Direct Debit, in calce alle presenti condizioni

Il Cliente sottoscriverà perciò un contratto di locazione a medio termine di veicoli senza con- ducente impegnandosi per una durata contrattuale non anticipatamente pattuita, ma che dovrà esser obbligatoriamente ricompresa tra la durata minima di 6 mesi e la durata massi- ma di 18 mesi. Con la stipula del contratto, il Cliente, trascorsi 6 mesi di locazione obbligatori dalla messa a disposizione del veicolo, avrà il diritto di restituire il veicolo nei successivi 12 mesi, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcuna penale per la restituzione anticipata del veicolo. Si precisa tuttavia che qualora il veicolo venisse anticipatamente restituito pri- ma che siano trascorsi sei mesi dalla consegna del veicolo stesso, al Cliente sarà comunque addebitato da parte di ALD l’importo pari al canone dovuto per le prime sei mensilità.

Il contratto di locazione si intende perfezionato con l’accettazione da parte di ALD dell’of- ferta del Cliente, fatta salva la facoltà di recesso riconosciuta alle Parti. Ogni contratto sarà inoltre disciplinato da una singola Lettera di Offerta, che indicherà il veicolo prescelto e che riporterà le condizioni particolari del contratto, dalle Informazioni Precontrattuali e dal Modulo Servizi Aggiuntivi, come di seguito definiti, e dagli eventuali patti aggiunti o in deroga. Costituirà inoltre parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale l’attesta- to di locazione relativo alla consegna e riconsegna del veicolo, nonché, salvo diversa modal- ità di pagamento concordata tra le Parti, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente dei canoni e degli altri corrispettivi dovuti ad ALD, tramite SEPA Core Direct Debit, in calce alle presenti condizioni. L’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente tramite SEPA Core Direct Debit avverrà mediante provider esterni.

Interpretazione e Gerarchia. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrat- tuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. patti aggiunti o in deroga;

2. Lettera di Offerta;

3. Condizioni Generali.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nel suddetto elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

c)  Il Cliente prende atto ed accetta il contenuto delle presenti Condizioni Generali di locazione e dichiara di sottoscrivere tale atto avendone acquisito piena consapevolezza. Il Cliente dichiara altresì di ricevere copia delle presenti Condizioni Generali di locazione, che vengono dallo stesso sottoscritte e trasmesse ad ALD Automotive Italia S.r.l.

d)  Definizioni. Ai fini del presente contratto, i termini successivamente indicati, siano essi riportati con la lettera maiuscola o minuscola, avranno il significato individuato di seguito, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

ALD”: ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico n. 187, capitale sociale Euro 140.400.000,00 – Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07978810583, Partita IVA 01924961004, REA RM-636604, società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A. ALD agisce in qualità di professioni- sta fornitore del Servizio richiesto dal Cliente e distributore dei veicoli, ai sensi dell’art.103 lett. e) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). “Canone di locazione”: il corrispettivo dovuto dal Cliente ad ALD per la prestazione del Servizio, come indicato nelle singole Lettere di Offerta.

Casa Costruttrice”: il fabbricante del bene secondo i termini di cui all’art.3 lett. e) del Co- dice del Consumo.

Centro autorizzato KIA”: i centri servizio facenti parte della rete autorizzata KIA per l’es- ecuzione delle attività manutentive e visionabili sul sito www.flex.kia.it.

Centro autorizzato ALD”: i centri servizio facenti parte della rete autorizzata ALD per l’esecuzione delle attività manutentive e visionabili sul sito www.aldautomotive.it.

Centro autorizzato KIA di consegna e riconsegna”: i centri servizio della rete KIA ove il Cliente dovrà recarsi, in via esclusiva, per le attività di consegna e riconsegna. I Centri KIA di consegna e riconsegna sono visionabili sul sito www.flex.kia.it.

Cliente”: la persona che sottoscrive le presenti Condizioni Generali.

Codice del Consumo”: il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Si specifica che la richiamata normativa risulerà applicabile ai soli clienti qualificabili come Consumatori, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Condizioni Generali”: le presenti condizioni di contratto, che disciplinano il Servizio erog- ato da parte di ALD. Le Condizioni Generali disciplinano esclusivamente i Servizi offerti al Cliente sia in fase di sottoscrizione del Contratto, che successivamente.
Servizio”: il servizio di locazione a medio termine di veicoli ed ogni altro servizio accessorio e complementare.
Modulo Servizi Aggiuntivi l’elenco degli ulteriori servizi resi da ALD al Cliente.
Mezzi di Comunicazione”: le comunicazioni relative al presente contratto di locazione tra ALD ed il Cliente, che avverranno tramite e-mail, fax o raccomandata A/R.
Parti”: congiuntamente ALD ed il Cliente.
Informazioni Precontrattuali”: le informazioni precontrattuali per il Cliente di cui all’art. 49 del Codice del Consumo; tali informazioni saranno fornite ai soli Clienti cui risulti applica- bile la normativa di cui al Codice del Consumo.
Lettera di Offerta”: il documento contenente le condizioni particolari della locazione, la descrizione del Servizio reso al Cliente e le condizioni economiche applicate.
KiaConnect”: Provider di servizi di telematica fruibili attraverso l’unità principale dell’auto (ove presente).
Informativa Privacy”: l’informativa resa da ALD al Cliente relativamente al trattamento dei dati personali conferiti dal Cliente stesso, in applicazione della normativa vigente sulla Pro- tezione dei Dati Personali (Regolamento 679/16 e provvedimenti di attuazione nazionale). Utilizzatori”: persona indicata dal Cliente ad ALD ed autorizzata all’uso del veicolo. Sanzione”: per “Sanzione” s’intende ogni sanzione gestita o applicata dal Governo degli Stati Uniti (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l’Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury -“OFAC”- o lo U.S. Department of State ed incluse, senza limitazi- one alcuna, la designazione a “specially designated national”, “blocked person” e “foreign sanctions evaders” o l’inclusione in qualsiasi altra lista sanzioni), lo United Nations Security Council (“UNSC”), l’Unione Europea, l’ Her Majesty’s Treasury (“HMT”), o qualsiasi altra sanzi- one, avente uno scopo assimilabile, gestita o applicata da primarie Corti o Autorità.

 

1 - Condizioni particolari della locazione

Qualità dei veicoli

a) Il Cliente è edotto che i veicoli locati saranno nuovi e in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e coperti dalla garanzia della Casa Costruttrice, nei termini specificati dal libretto di garanzia.

Il Cliente dichiara espressamente di conoscere tali condizioni, al momento della consegna del veicolo locato, sollevando ALD da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre inadempienze non imputabili ad ALD, e facendo valere i propri diritti, in qualità di locatario direttamente nei confronti della Casa Costruttrice, così come stabilito nelle condizioni generali di garanzia fornite dalla stessa. Nel caso in cui si manifestino i suddetti difetti, ALD si impegna a prestare la necessaria collaborazione al Cliente per la tutela dei propri diritti nei confronti della Casa Costruttrice.

b) Ove applicabile, in merito alla normativa sulla sicurezza dei prodotti di cui agli artt. 102 e seguenti del Codice del Consumo, ALD si impegna a prestare tutta l’assistenza necessaria al Cliente ai sensi dell’art. 104 del Codice del Consumo e che i veicoli sono dotati di libretti d’uso e manutenzione ove sono debitamente rese, direttamente dalle Casa Costruttrice, tutte le informazioni di cui all’art. 104, comma 8 del Codice del Consumo. Per quanto a conoscenza di ALD, i veicoli messi a disposizione del Cliente costituiscono prodotti sicuri ai sensi del predetto art. 104 del Codice del Consumo. ALD non è a conoscenza di profili di rischio incompatibili con la sicurezza generale in relazione ai veicoli stessi. In merito alla responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo, il Cliente, in qualità di locatario, potrà far valere i propri diritti direttamente nei confronti della Casa Costruttrice, nei termini specificati nelle condizioni generali di garanzia fornite dalla stessa e ai sensi della garanzia di cui al Codice del Consumo. Il Cliente dichiara espressamente di conoscere tali termini, al momento della consegna del veicolo locato, sollevando ALD, quale mero distributore dei veicoli ai sensi dell’art. 103 lett. e) del Codice del Consumo, da qualsiasi responsabilità derivante da difetti che incidano sulla sicurezza dei veicoli, ai sensi dell’art. 117 del Codice del Consumo, che non siano imputabili ad ALD. ALD potrà prestare la necessaria collaborazione al Cliente per la tutela dei propri diritti nei confronti della Casa Costruttrice.

c) ALD provvederà a comunicare tempestivamente la necessità di ottemperare agli obblighi derivanti da campagne di richiamo delle Casa Costruttrice; il Cliente si impegna ad ottem- perare ai suddetti obblighi. In caso di inottemperanza, qualsiasi danno o conseguenza sarà esclusiva responsabilità del Cliente. ALD dichiara ed attesta che il veicolo concesso in locazione al Cliente è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e che si trova in buono stato di conservazi- one, manutenzione ed efficienza.

 

2 - Conclusione del contratto ed inizio della locazione

Accordo e validità della Lettera d’Offerta

 

I diritti e gli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali di locazione saranno efficaci dal momento del perfezionamento del contratto, che si realizzerà nel momento in cui ALD riceverà la Lettera di Offerta sottoscritta dal Cliente, previo ricevimento delle presenti Condizioni Generali sottoscritte. La durata del contratto sarà quella indicata nella singola Lettera di Offerta. Resta inteso che ALD si riserva il diritto di recedere dal contratto di locazione nel termine di 14 giorni dalla sua conclusione qualora si verifichi anche solo una delle seguenti ipotesi:

i) qualora il modello prescelto nella Lettera di Offerta sottoscritta per accettazione dal Cli- ente non sia disponibile;

ii)    qualora dalla documentazione finanziaria fornita dal Cliente emerga una situazione economico-finanziaria tale da determinare la verosimile incapacità di far fronte alle obbli- gazioni di pagamento ai sensi del contratto di locazione;

iii)   qualora il Cliente si sia reso inadempiente di qualsiasi delle obbligazioni derivanti in capo a quest’ultimo in virtù di altri rapporti contrattuali con ALD;

iv)   qualora siano registrate in capo al Cliente segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o protesti;

v)    qualora il profilo del Cliente o del Garante non sia conforme ai requisiti imposti dalle policy adottate da ALD in materia di compliance con le normative applicabili;

vi)   qualora nei confronti del Cliente, dei suoi amministratori, delle sue controllanti o del Garante risultino pendenti procedimenti penali ovvero condanne passate in giudicato;

vii)  qualora ALD accerti qualsiasi falsificazione, manomissione od alterazione della docu- mentazione fornita dal Cliente.

Con l’accettazione della Lettera di Offerta e la contestuale costituzione di eventuali garanzie richieste, il Cliente formalizza il proprio ordine. Il contratto così concluso sarà immediatamente vincolante nei termini e condizioni ivi indicate, salvo eventuali incrementi di listino delle Casa Costruttrice, variazione negoziale e/o economica determinata nel rapporto con ALD dalla Casa Costruttrice del veicolo e/o da fornitori di servizi inclusi nel canone ed integrante maggiori oneri o comunque impatti economici su ALD, variazione degli oneri fiscali, della tassa di proprietà, dei premi e costi assicurativi fino al giorno di consegna del veicolo, e salvo le ipotesi di scioglimento di seguito indicate. Resta inteso che laddove intervenga una variazione di leggi, regolamenti e/o altre fonti normative (incluse quelle di natura fiscale, tributaria ecc.) successiva alla data di invio al Cliente della Lettera di Offerta e precedente alla conclusione del contratto, determinante maggiori oneri (es. finanziari, gestori, operativi, economici ecc.) a carico di ALD in relazione alla proprietà e/o alla locazione del veicolo, ALD si riserva la facoltà di revocare la Lettera di Offerta con effetto immediato. ALD si riserva la facoltà di aumentare l’importo del canone mensile in caso di significativi incre- menti dell’inflazione sopravvenuti nell’ultimo semestre e valutabili con il valore NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività) rilevato dall’ISTAT. Sarà cura di ALD comunicare per iscritto al Cliente tale aumento attraverso l’utilizzo dei Mezzi di Comunica- zione. Qualora per effetto di tale aumento il canone diventi eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto seguendo la procedura di comunicazione, accertamento dell’eccessiva onerosità e restituzione del ve- icolo stabilita all’articolo 17 del contratto.

Il Cliente potrà richiedere l’annullamento del singolo ordine, senza addebiti di penale, entro 14 giorni solari dalla data in cui ALD verrà a conoscenza, mediante comunicazione scrit- ta dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo nei termini di cui al presente articolo, invi- andone richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, anticipata via mail, presso l’indirizzo di cui all’art. 23.

Locazione

a)    La locazione avrà inizio dalla data di ritiro del veicolo da parte del Cliente ed avrà la durata massima indicata di 18 mesi.

b)    La data di disponibilità del veicolo sarà comunicata al Cliente a mezzo email con almeno 48 ore d’anticipo. Nella comunicazione saranno indicati al cliente: targa del veicolo, data ultima di ritiro, orario, centro convenzionato e autorizzato KIA prescelto in sede di con- clusione del contratto, presso il quale effettuare il ritiro del mezzo. Il Cliente dovrà recarsi presso il Centro indicato per la consegna entro la data ultima indicata nella comunicazione di disponibilità; decorso tale termine rispetto alla data di ritiro indicata nella comunicazione, al Cliente sarà applicata una penale pari ad 50 al giorno per ogni giorno di ritardo. Si precisa che in caso di mancata presentazione del Cliente presso il centro convenzionato KIA concordato per la consegna del veicolo entro 10 giorni dalla data ultima di ritiro indicata in comunicazione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e le somme acquisite a titolo di penale giornaliera per il ritardo potranno rimanere acquisite a titolo di penale per cd. “no show”, in aggiunta al corrispettivo pari a n. 3 canoni di locazione, dovuto per mancato ritiro.

 

3 - Obblighi e responsabilità del Cliente in relazione all’uso del veicolo

Obblighi in relazione all’uso del veicolo

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia dal Cliente, il quale sarà custode del veicolo assumendosi l’obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso. In questo senso:


a) I veicoli in locazione non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

b)  I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità previste dai documenti di circolazione e di quello di “Uso e Manutenzione”; non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altri veicoli.

c) Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato. I dispositivi di geolocalizzazione non saranno manomessi né disattivati.

d) In caso di danni al veicolo, siano essi interni o esterni, causati volontariamente o derivanti da incuria/negligenza/imperizia del Cliente, ALD si riserva la facoltà di addebitare i costi sostenuti per la riparazione dei danni. Tale facoltà è prevista anche quando il Cliente decida arbitrariamente di far eseguire le riparazioni presso centri non appartenenti alla rete ALD o KIA.

e)  I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed il Cliente, in caso di eventuali infrazioni, si assumerà la responsabilità delle stesse e man- leverà ALD da qualsivoglia conseguenza e/o danno derivante da eventuali infrazioni.

f)  Il Cliente dovrà denunciare qualsiasi sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al successivo art. 11.

g)  Il Cliente si obbligherà inoltre ad osservare tutte le istruzioni del “Manuale d’uso e ma- nutenzione” fornito dalla Casa Costruttrice

h) Il Cliente è responsabile della custodia dei documenti di circolazione e targa e pertanto ALD addebiterà i costi di duplicazione in caso di furto o smarrimento, pari ad 50,00. Inoltre, in caso di smarrimento/furto dei documenti di circolazione e/o della targa, ALD addebiterà al Cliente una penale pari a € 100,00 ove lo stesso non provveda a sporgere denuncia pres- so le competenti Autorità. Il Cliente è inoltre responsabile della custodia della/e chiave/i, pertanto, in caso di furto e/o smarrimento della stessa, dovrà sporgere denuncia presso le Autorità competenti e dovrà corrispondere ad ALD il costo per il ripristino per un importo massimo pari ad 250,00 fatte salve le limitazioni di responsabilità per furto concordate tra le Parti.

i)  Il Cliente si impegna a presentare il veicolo e ad ottemperare agli obblighi derivanti da revisioni e/o collaudi periodici dei veicoli, nonché degli eventuali allestimenti speciali e/o equipaggiamenti ad essi correlati, nei termini previsti dalle normative vigenti. In relazione ad eventuali equipaggiamenti soggetti a scadenza, richiesti espressamente dal Cliente e forniti da ALD quali accessori non obbligatori (a titolo esemplificativo: kit di primo soccorso, estintori, o accessori analoghi), il Cliente si impegna a provvedere autonomamente alla ma- nutenzione, ripristino e/o smaltimento degli stessi. La locazione di veicoli con allestimenti speciali da utilizzarsi quali attrezzature di lavoro sarà disciplinata, oltre che dalle presenti Condizioni Generali anche dagli eventuali patti aggiuntivi o in deroga, cui si rinvia.

l)  Il Cliente si impegna a rilasciare ad ALD e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto idonee garanzie sulla propria solvibilità, come di volta in volta specificato da ALD. È facoltà di ALD chiedere al Cliente di rilasciare garanzie addizionali qualora ALD stessa lo dovesse ritenere necessario per garantire i pagamenti correnti o futuri del Cliente. Il Cliente sarà tenuto a rinnovare le garanzie prossime alla scadenza entro e non oltre la data corris- pondente alla scadenza della garanzia e, ove il Cliente non vi provvedesse, ALD avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il mancato rilascio o perdu- rante mantenimento di idonee garanzie comporterà l’immediata e automatica esigibilità di tutte le somme inerenti a qualunque conto e dovute dal Cliente ad ALD (già fatturate o meno). A titolo esemplificato e non esaustivo, saranno considerati indici di scarsa solvibilità del Cliente:

  l’assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro o procedimenti cautelari/ sommari o ad esecuzione forzata su beni di proprietà;

  il protesto del Cliente o l’assunzione di informazioni anche presso banche dati (SIC) pregi- udizievoli ai fini del pagamento del canone di locazione;

il caso in cui il Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ove ALD ritenesse che sussistano, in capo al Cliente, gravi indici di insolvibilità nei termini di cui sopra, ALD stessa avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

m)  Il Cliente non apporterà modifiche al veicolo e non apporrà scritte pubblicitarie, senza espressa autorizzazione scritta di ALD.

Delega ex art. 94 CdS ed infrazioni del Codice della Strada

L’articolo 94 comma 4 bis del Cds disciplina l’obbligo di annotazione presso il Pubblico Reg- istro Automobilistico del soggetto utilizzatore di un veicolo concesso in utilizzo per più di 30 giorni, se diverso dal soggetto proprietario del veicolo secondo quanto riportato dal libretto di circolazione. Ai fini degli obblighi normativi di cui all’art. 94 comma 4 bis del CdS, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo, il Cliente con la sottoscrizione del contratto si impegna a procedere all’annotazione entro i termini di legge, trasmettendo prova dell’avvenuta anno- tazione ad ALD entro 15 giorni dall’avvenuta annotazione. Nel caso in cui il Cliente non prov- veda ad adempiere all’onere di annotazione posto a suo carico, sarà responsabile per ogni conseguenza diretta ed indiretta connessa al mancato rispetto della normativa sopra citata. Ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attu- azione del Codice della Strada, qualora ad ALD siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, o mancati pagamenti di pedaggi autostradali, ALD provvederà a comunicare i dati del Cliente all’organo accertatore che procederà alla notifica del relativo verbale al Cliente stesso. Successivamente alla rinotifica al Cliente la relativa gestione sarà a carico di quest’ultimo. In tutti i casi di gestione amministrativa delle predette sanzioni e dei mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, ALD riaddebiterà al Cliente i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo di 10,00 I.V.A. esclusa, per ogni singolo verbale di infrazione, inclusi i pedaggi autostradali a prescindere dalla gestione intrapresa da ALD (pagamento o rinotifica). L’importo sarà addebitato per ciascuna delle seguenti attività: pagamento, rinotifica, rinotifica diretta. In caso di evidenti vizi degli atti ricevuti, ALD avrà la facoltà di procedere autonomamente alla contestazione con impegno del Cliente a supportare ALD in relazione a quanto necessario a tal fine. In caso di manca- to accoglimento, l’ammontare della sanzione per la violazione resterà comunque a carico del Cliente. Resta inteso che in caso di notifica delle sanzioni amministrative direttamente dall’organo accertatore al Cliente ai sensi dell’art. 94 comma 4 bis il servizio sopra indicato non potrà essere offerto. Il servizio di rinotifica potrà essere utilizzato solamente per le vi- olazioni del Codice della strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali; le multe erogate per ordinanze comunali, regionali e provinciali (parcheggio o transito in aree verdi, porti ed aeroporti) non possono essere rinotificate e pertanto saranno pagate da ALD che procederà al riaddebito al Cliente.

 

4 - Proprietà del veicolo

a) La proprietà del veicolo locato è, e rimarrà, sempre di ALD. Il Cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, ne prende atto e non potrà quindi vantare alcun diritto di proprietà sui veicoli locati.

b)  I veicoli non potranno essere sublocati, ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di priv- ilegio, né il Cliente può permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento; i mezzi non potranno inoltre essere concessi in pegno o costituiti in garanzia sotto qualsiasi forma.

Geolocalizzazione

a) ALD ha un interesse legittimo a perseguire la tutela del proprio patrimonio aziendale e la sicurezza nella circolazione stradale, il Cliente ne prende atto ed accetta che il veicolo locato, nonché eventuali veicoli sostitutivi o temporanei, sono dotati di sistemi di localizzazione (basati su tecnologia GPS/GSM o a radio frequenza); il Cliente prende atto che l’installazione di tali dispositivi rappresenta elemento costitutivo ed essenziale per l’esecuzione del con- tratto di locazione a medio termine concluso ai sensi del punto 2 e autorizza senza riserva alcuna ALD a svolgere loro tramite attività di monitoraggio sui propri veicoli per garantirne la sicurezza, per fornire soccorso stradale, per valutare il rischio assicurativo, per tutelare la proprietà, per erogare servizi di customer care, di fleet management, di ottimizzazione delle emissioni di CO2 o di contenimento dei costi logistici nonché per rintracciare il mez- zo e quindi poter effettuarne il recupero ai sensi dell’articolo 12 delle presenti Condizioni Generali.

b) Il Cliente riconosce che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione GPS/GSM, e/o di ri- levatori di posizione, consente di individuare il veicolo, di verificare le dinamiche dei sinistri, di garantire la sicurezza nell’uso del veicolo locato e che mediante tali sistemi sarà possibile verificare, in forma statistica e anonimizzata aggregata, quanto di seguito:

- Chilometraggio percorso;

- Velocità massima;

- Velocità media;

-  Statistiche di utilizzo veicolo (percentuali per tipologia di percorsi; per giorni settimanali, per orario notturno o diurno, tempi di sosta e di marcia). Percentuale di km percorsi su- perando il limite medio per tipologia di percorso (es: il 10% dei percorsi urbani totali è stato percorso superando il limite di velocità di 50 km/h).

c)  Il Cliente è altresì informato che la rilevazione dei dati sul chilometraggio percorso, ove contrattualmente previsto in Lettera di Offerta, consentirà ad ALD di erogare servizi di cus- tomer care finalizzati a coadiuvare il Cliente nell’esercizio della facoltà di variazione degli elementi del contratto di noleggio KIA Flex in relazione all’utilizzo effettivo. ALD si impegna a trattare i dati raccolti per il tramite di sistemi di geolocalizzazione nel rispetto delle pre- scrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

d) Il Cliente prende atto ed accetta che sul veicolo oggetto di noleggio potrebbe essere in- stallato un dispositivo di event data recorder/geolocalizzazione/connettività da parte di KIA con diverse funzionalità, alcune delle quali potrebbero essere a pagamento. Il Cliente è in- formato che i dati personali che detto dispositivo tratterà, qualora venga attivato dall’utiliz- zatore, saranno di titolarità di KIA Connect, la quale tratterà detti dati nel rispetto del Regol- amento EU 679/2016 “GDPR” e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in poi, semplicemente, “Codice Privacy”).

e)  Si precisa che detti dati non saranno in alcun caso comunicati ad ALD, la quale sarà da ritenersi assolutamente estranea rispetto ad eventuali anomalie del dispositivo ed al trat- tamento dei dati personali che lo stesso effettuerà. La informativa privacy circa le modalità di trattamento dati da parte di detti dispositivi sarà rinvenibile sui siti istituzionali di KIA Connect. Il cliente si impegna, inoltre, a procedere alla disconnessione di detti dispositivi prima della restituzione dell'autovettura ad ALD,

sia nei casi di scadenza contrattuale sia nei casi di chiusura anticipata. Il Cliente si impegna ad informare qualsiasi utilizzatore dei vei- coli in merito all’attivazione del presente dispositivo a bordo dei veicoli ed alle loro funzioni e caratteristiche, nonché a indirizzare detti utilizzatori alla visione dell’informativa privacy pubblicato sul sito della Casa Automobilistica.

 

5 - Qualificazione del conducente

Il Cliente dichiara di essere persona abilitata alla guida ai sensi delle norme del Codice del- la Strada vigenti e di essere a conoscenza delle eventuali diverse condizioni di utilizzo dei veicoli sostitutivi. I veicoli dovranno essere condotti solo da persone abilitate alla guida, sec- ondo le norme vigenti ed in possesso di patente di guida adeguata alla tipologia di veicolo locato, nel pieno rispetto di quanto inoltre prescritto dalla Casa Costruttrice. Gli utilizzatori devono comunque essere dipendenti del Cliente o terzi facenti parte del nucleo familiare dell’utilizzatore e/o terzi autorizzati per iscritto dal Cliente, nel rispetto dei predetti requisiti. Eventuali ulteriori Utilizzatori dovranno essere autorizzati all’uso del veicolo direttamente sul modulo di locazione o su richiesta al Servizio Clienti dedicato all’indirizzo mail suppor- to@flex.kia.it o al numero verde 800 214500. In caso di inosservanza della presente clausola, il Cliente dovrà tenere indenne ALD di qualsivoglia costo, onere o spesa derivante da tale infrazione.

 

6 - Consegna dei veicoli ordinati

Il cliente che sottoscrive un contratto KIA FLEX, avrà diritto alla consegna del Veicolo presso un centro autorizzato della rete KIA di propria scelta individuabile sul sito www.flex.kia.it

a)  La consegna dei veicoli sarà effettuata da KIA in base ai tempi previsti dalla stessa Casa Costruttrice, pertanto gli eventuali termini di consegna indicati nelle singole Lettere di offer- ta dovranno ritenersi puramente indicativi e non perentori. Si specifica che in caso di richi- esta da parte del Cliente di allestimenti speciali (trasformazione post produzione del mezzo uscito dalla fabbrica) e/o accessori cd. “aftermarket”, non prodotti, né installati dalla Casa Costruttrice, i tempi di consegna riportati nella Lettera di Offerta si intenderanno maggiorati dei tempi di lavorazione dichiarati dal fornitore dell’allestimento/accessorio “aftermarket” nel preventivo sottoposto al cliente per accettazione.

b) Per i soli Clienti Consumer, a fronte di un ritardo superiore a 180 giorni rispetto ai termini di consegna del veicolo ordinato, così come orientativamente previsti nella Lettera di Of- ferta, il Cliente Consumer potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in tal caso ALD sarà tenuta a restituire eventuali somme ricevute dal Cliente a titolo di garanzie o anticipo di cui all’art. 2 ed a riconoscere un ammontare per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, convenzionalmente stabilito in Euro 1.500,00.

c) Qualora il Cliente al momento della consegna ravvisi danni o anomalie della vettura, deve darne evidenza nell’attestato di locazione, in mancanza il veicolo si intenderà accettato e non potranno essere accolte contestazioni successive. A seguito della sottoscrizione dell’at- testato di locazione, il Cliente si intenderà costituito custode del veicolo, che si riterrà accet- tato in via definitiva e senza riserva alcuna.

d)  Il Cliente prende comunque atto della possibilità che per esigenze di mercato le Case Costruttrici dispongano eventuale annullamento dell’ordine relativo al veicolo richiesto o comunque non diano corso a tale ordine, accettando che ALD non sarà in alcun modo re- sponsabile e che nulla sarà dovuto da ALD al Cliente nel caso di mancata consegna del vei- colo per l’annullamento suindicato o in ogni altra casistica imputabile alla Casa Costruttrice.

e)  Al momento della consegna il Cliente firmerà un attestato di locazione, all’interno del quale saranno riportati i dati principali del veicolo, tra cui il chilometraggio, il livello di car- burante e gli altri accessori presenti nel veicolo. Inoltre, l’attestato di locazione indicherà se in fase di consegna saranno fornite al cliente una o due chiavi del veicolo, che dovrà/ dovranno essere custodita/e dal Cliente con la dovuta diligenza secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.

 

7 Manutenzione e/o riparazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria

ALD si impegna, per il mantenimento in buona efficienza dei veicoli, a fornire manutenzi- one ordinaria e straordinaria alle scadenze previste dal programma manutentivo della Casa costruttrice e quando necessaria a giudizio di ALD, anche in considerazione del chilome- traggio percorso; ALD e KIA mettono a disposizione del Cliente una rete di Centri conven- zionati su tutto il territorio italiano per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione e/o riparazione.

ALD provvederà al pagamento diretto delle suddette operazioni per l’intera durata del no- leggio sostenendo i costi a proprio carico, a fronte del pieno rispetto da parte del Cliente degli obblighi nell’uso del veicolo di cui al precedente art. 3 e manutentivi di cui al presente articolo. ALD cura l’informazione circa la presenza e la localizzazione della rete dei Centri di assistenza autorizzati KIA attraverso il Customer Service e il sito www.flex.kia.it.

Pneumatici

a) ALD provvede alla sostituzione degli pneumatici, usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti, in termini di numero, tipologia e categoria così come previsto nella singola Lettera di Offerta, oppure negli eventuali moduli di modifica e/o proroga contrattuale con- venuti tra le Parti. E’ onere del Cliente rivolgersi ai Centri autorizzati della rete KIA e ALD che si occupino del cambio degli pneumatici per provvedere alla sostituzione di quelli estivi con quelli di tipologia invernale e viceversa, in conformità con i vigenti obblighi di legge in ma- teria di circolazione stradale in periodo invernale ed emergenza neve. Parimenti, il Cliente dovrà rivolgersi ai Centri autorizzati KIA e ALD in ogni ulteriore caso in cui, per usura o dan- neggiamento, si renda necessaria la riparazione o sostituzione di pneumatici. Resta onere del Cliente verificare lo stato degli pneumatici e la necessità di provvedere alla sostituzione degli stessi in base alle scadenze prescritte dalla legge. Il Cliente può verificare il Centro convenzionato KIA e ALD più vicino sul sito www.flex.kia.it o contattando il Servizio Clienti.

b) Qualora il Cliente non proceda alla sostituzione pneumatici, sarà tenuto a corrispondere ad ALD gli addebiti per eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 3 lett. e) per il man- cato rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale in periodo invernale ed emergenza neve. La sostituzione degli pneumatici comporterà la riduzione del monte gomme previsto nella Lettera di Offerta o nei moduli di modifica e/o proroga contrattuale.

c)  Le sostituzioni eccedenti il numero, la tipologia (winter o summer) o categoria stabilite nella singola Lettera di Offerta ovvero nei moduli di modifica e/o proroga contrattuale, sa- ranno a carico del Cliente.

d) Il Cliente è tenuto ad informare ALD qualora riscontrasse difetti e/o anomalie degli pneu- matici.

e)    Il Cliente prende atto ed accetta che ALD provvederà allo smaltimento degli pneumatici depositati presso i Centri Convenzionati e autorizzati KIA e ALD, per oltre 18 mesi di giacenza in base alle vigenti raccomandazioni di settore, senza preventiva comunicazione al Cliente. Tale operazione comporterà la riduzione del numero contrattualmente previsto in Lettera di Offerta.

f) I cambi di cerchioni saranno effettuati solamente in caso di necessità e comunque, se au- torizzati per motivi tecnici dal reparto preposto, non oltre un cambio durante l’intera durata contrattuale della locazione.

Oneri manutentivi a carico del Cliente

Il Cliente si impegna a:

a) Far effettuare la manutenzione ordinaria dei tagliandi obbligatori di garanzia e le riparazi- oni (anche fuori garanzia) e, in ogni caso, tutti gli interventi necessari al ripristino del veicolo presso le strutture autorizzate KIA indicate sul sito www.flex.kia.it. Nel caso in cui il Cliente non si rivolgesse ad una delle strutture della rete ufficiale di KIA o ad un Centro convenzi- onato ALD sarà ritenuto unico responsabile e obbligato al pagamento degli importi richiesti dalla struttura non facente parte della Rete. Il Cliente concorda e accetta sin d’ora che nulla sarà dovuto in termini di rimborso o gestione delle pratiche di sinistro per ripristini avvenu- ti in deroga, parziale o totale alla presente disposizione. ALD, nella suddetta fattispecie, si riserva di agire nei confronti del responsabile per il pregiudizio derivante da tale inadempi- mento. In caso di mancata effettuazione dei tagliandi sopra indicati e dei controlli previsti dalla legge (es. revisioni) ALD salvo quanto sotto previsto, si riserva la facoltà di applicare in ogni caso una penale di 250,00 per ogni adempimento/tagliando non effettuato nei tempi e modi previsti. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne ALD da qualsiasi danno e/o esborso derivante da eventuali infrazioni in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione prescritti. Qualora il Cliente continui ad essere inadempiente ALD si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.12.

b)  Controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia.

c) Ottemperare agli obblighi derivanti da campagne di richiamo della Casa Costruttrice che ALD provvederà a comunicare tempestivamente. In caso di inottemperanza, qualsiasi dan- no o conseguenza sarà esclusiva responsabilità del Cliente. Inoltre, in mancanza di pronta esecuzione della campagna di richiamo, ALD si riserva la facoltà di applicare in ogni caso una penale di 250,00. Qualora i veicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice, ALD si riserva la possibilità di addebitare al Cliente, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di manutenzione e riparazioni meccaniche sostenute. Il “Cliente sarà inoltre responsabile” dei danni derivanti dall’utilizzo del veicolo con scarso livello olio e/o liquidi necessari al suo ottimale funzionamento.

d) Ulteriori dettagli relativi agli interventi di manutenzione e/o riparazione ed alle procedure applicate sono riportati nel Manuale d’uso e manutenzione della Casa Costruttrice. Il Cliente dovrà segnalare eventuali errate riparazioni o lavorazioni o interventi palesemente mal rius- citi entro 15 (quindici) giorni dal ritiro del veicolo. Oltre detto termine la responsabilità ed i relativi costi/danni saranno a carico del Cliente.

 

Fermo prolungato

Ferma l’assenza di termini per l’esecuzione di riparazioni sul veicolo, nel caso in cui la ri- parazione del veicolo non sia eseguita entro 20 giorni dalla consegna presso il Centro di ricovero, nel caso in cui ALD non abbia messo a disposizione un veicolo sostitutivo, secondo quanto previsto in Lettera di offerta e dal successivo art. 8, provvederà allo storno della quo- ta giornaliera di canone mensile, dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno dell’effettiva riparazione del veicolo locato e conseguente riconsegna al Cliente. Resta fermo

quanto previsto alla voce “Danno emergente e lucro cessante” del presente articolo.
 
Sostituzione Navigatore
 
In caso di furto del navigatore satellitare di serie installato sul veicolo locato, ALD provvederà sino alla seconda sostituzione dello stesso a propria cura e spese, riservandosi la facoltà di sostituire l’accessorio con un apparecchio radio navigatore omologato, avente le medes- ime caratteristiche tecniche dell’originale, qualora compatibili con l’impianto elettrico del veicolo locato. In caso di incompatibilità con tale sistema, ALD provvederà a tale sostituzi- one con un accessorio di serie. In tale ipotesi, il Cliente autorizza sin d’ora ALD a procedere all’installazione di un antifurto volumetrico a proprie spese. Ogni eventuale successiva sos- tituzione del navigatore satellitare sarà effettuata ed il costo potrà essere a carico del Cliente. 
 
AdBlue
Con riferimento ai veicoli dotati di serbatoio ADBlue®, i rifornimenti di ADBlue® saranno ad esclusivo carico del Cliente, che si impegna altresì ad osservare quanto prescritto a tale riguardo nel manuale di “Uso e Manutenzione” e dalla Casa Costruttrice del veicolo. Il Cli- ente risponderà di qualsiasi violazione dell’obbligo di rifornimento di ADBlue® e di ogni dan- no derivante dal mancato rifornimento o connesso allo stesso, obbligandosi a tenere ALD manlevata e indenne a prima richiesta in relazione a qualsivoglia richiesta proveniente da autorità o terzi per il mancato rifornimento del serbatoio ADBlue®, ivi incluse eventuali san- zioni, multe e/o contravvenzioni. Al termine della durata della locazione, il Cliente è tenuto a restituire il veicolo con il serbatoio AdBlue® completamente pieno, in caso contrario ALD addebiterà al Cliente un importo pari al costo di rifornimento.
 
Danno emergente e lucro cessante
Il Cliente riconosce ed accetta che ALD non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni emergenti e lucri cessanti in conseguenza di eventuali interruzioni del Servizio Assistenza e/o Riparazione e/o per il protrarsi di quegli interventi e/o per indisponibilità dei veicoli sos- titutivi di cui al successivo art. 8.

 

8 Sostituzione veicolo

ALD si impegna ad effettuare il servizio di “sostituzione del veicolo” nei termini e nelle mo- dalità di seguito descritte. Si precisa che a seguito di un fermo della vettura ALD erogherà una vettura sostitutiva a seconda dell’entità del danno e della durata dell’intervento neces- sario, solo ove il veicolo sostitutivo sia disponibile. Si specifica che in ogni caso e in tutti i casi descritti di seguito, il veicolo sostitutivo potrà avere coperture assicurative, franchigie e/o limitazioni di responsabilità, condizioni di utilizzo e/o caratteristiche tecniche (es. dis- positivi antinquinamento) difformi da quelle specificate nella Lettera di Offerta per il seg- mento prescelto, che si intenderanno accettate dal Cliente al momento della consegna del veicolo sostitutivo.

Sarà cura di ALD indicare al Cliente il Centro o luogo di ritiro del veicolo sostitutivo, quando fornito.

In caso di manutenzione

a)    ALD si riserva la possibilità di fornire un veicolo di “gruppo” diverso, anche inferiore, in caso di indisponibilità momentanea di veicolo del “gruppo” previsto nella Lettera di Offerta, anche in caso di locazione di veicoli commerciali.

b)    Nel caso in cui, per inevitabili esigenze momentanee di mercato, ALD non sia nella pos- sibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno successivo alla consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna.

c)    Nel caso in cui sia stata effettuata una sostituzione ed il veicolo riparato non venga ritira- to entro le 24 ore solari successive alla comunicazione di riparazione, ALD addebiterà, in ag- giunta al canone del veicolo locato il costo sostenuto per il veicolo sostitutivo per i giorni di sostituzione successivi alla data della intervenuta riparazione secondo le tariffe giornaliere in vigore al momento dell’accadimento.

d)    In nessun caso, ALD provvederà alla sostituzione al di fuori dei confini dell’Italia.

In caso di furto

a)    Fermo quanto previsto dal successivo art. 11 in caso di furto, ALD, provvederà a sosti- tuire prontamente il veicolo oggetto di furto, con altro in buone condizioni per un periodo di 60 giorni decorrenti dall’evento, trascorsi i quali, in caso di non ritrovamento, il contratto di locazione del veicolo si intenderà automaticamente risolto. In tal caso il Cliente dovrà restituire a semplice richiesta di ALD il veicolo sostitutivo. ALD si riserva la facoltà di non procedere alla predetta sostituzione, in caso di mancato ricevimento della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. Resta inteso che, ALD non procederà alla sostituzione del veicolo oggetto di furto, in tutti i casi in cui non operi la limitazione di responsabilità prevista al successivo art. 11. Per richiedere tutte le informazioni il Cliente potrà contattare il Customer Service al numero verde 800 214500. Resta fermo l’onere del Cliente di trasmettere la denuncia originale nei termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 3 lett. i).

b)    Qualora il Cliente intenda locare un veicolo nuovo, si procederà alla stipula di un nuovo contratto alle condizioni di tariffa in vigore al momento della richiesta.

In caso di danno grave

a)  Fermo quanto previsto dal successivo art. 11, il contratto del veicolo locato si intenderà automaticamente risolto al momento in cui ALD comunichi la non riparabilità del veicolo in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza del veicolo oppure il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 70% del valore di mercato del veicolo al mo- mento dell’accadimento.

b) La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della ALD, nel minor tempo pos- sibile dalla data in cui ALD riceverà dal Cliente una comunicazione scritta in merito all’ac- cadimento.

c) In caso di danno grave, in attesa della perizia sulla riparabilità, qualora richiesto espres- samente in ordine dal Cliente, ALD provvederà a sostituire il veicolo in riparazione con altro in buone condizioni per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dal sinistro, alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere ed in vigore al momento dell’accadimento. Qua- lora il Cliente voglia usufruire di un veicolo sostitutivo oltre il suddetto termine di 30 giorni decorrenti dall’evento, per l’utilizzo del veicolo sostitutivo, si applicheranno le condizioni economiche vigenti al momento della richiesta.

d) Alla scadenza del termine di cui alla Lettera c), il Cliente potrà ordinare un nuovo veicolo alle condizioni tariffarie in vigore al momento della richiesta.

 

9 Soccorso stradale

In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio italiano o nei Paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa e qualora il veicolo risulti impossibilitato a muoversi autonoma- mente, ALD garantirà il soccorso stradale convenzionato (24 ore su 24) trainando il veicolo al più vicino punto di Assistenza Tecnica convenzionato ALD o KIA. In caso di attivazione di un soccorso stradale non convenzionato, per cause non imputabili a sinistri o intervento delle forze dell’ordine, i costi di recupero e trasferimento sulla rete assistenza ALD saranno addebitati al Cliente.

 

10 Tassa di proprietà

Ove previsto in Lettera di Offerta, come da richiesta del Cliente, per tutta la durata della locazione indicata nella Lettera di Offerta, ALD anticiperà alle relative scadenze il paga- mento della tassa di proprietà dei veicoli noleggiati, dovuta dal Cliente nei noleggi a lungo termine superiori a 12 mesi per effetto della modifica legislativa introdotta dall’art. 54 D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. Con L. 19 dicembre 2019, n. 15.

In tal caso, ALD eserciterà il diritto al rimborso di tale onere mediante uno specifico addebito al Cliente fuori campo IVA, sussistendo i presupposti di cui all’art. 15, comma 1, n. 3), del

D.P.R. n. 633/1972.

Il canone comprenderà, in caso di veicoli con potenza superiore a 185Kw, l’addizionale erari- ale sulle tasse automobilistiche, dovuta ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 ed avente importo variabile a seconda dei Kw di potenza del mezzo (cd, “Superbollo”).

 

11 Garanzie Assicurative e servizi accessori

1)    ALD si impegna a fornire i veicoli locati con le “Garanzie Assicurative RCA” e “Servizi Ac- cessori” indicati nella Lettera di Offerta, salvo variazioni di polizza in costanza di rapporto. La copertura assicurativa per i veicoli sostitutivi o temporanei, a qualsiasi titolo forniti, sarà prevista nei limiti della polizza stipulata dal fornitore del servizio.

2)    ALD si impegna in ogni caso a fornire, per i veicoli locati, specifico Certificato di Assicu- razione e Carta Verde di Circolazione all’Estero, che saranno pubblicati nell’area riservata del Cliente.

3)    I veicoli saranno pertanto garantiti dalla copertura RC Auto, in tutti i paesi ricompresi nel documento suindicato con le modalità descritte nel paragrafo PAI TUTELA LEGALE.

4)    ALD si impegna a mettere a disposizione del Cliente /Utilizzatore Estratto delle Con- dizioni Generali di Assicurazione nell’area Clienti del sito www.flex.kia.it riportante tutte le caratteristiche assicurative presenti sui veicoli locati.

 

Garanzie Assicurative: RCA - PAI - Tutela Legale RCA

1) Denuncia di sinistro:

a) In caso di sinistro, il Cliente si impegna a trasmettere ad ALD, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento ai sensi dell’art.1913 c.c., regolare denuncia mediante l’inserimento della stessa attraverso il sito www.aldautomotive.it > Assistenza Clienti > Denuncia Danni e Sinistri. La denuncia originale non dovrà più essere inviata mediante raccomandata A.R, indirizzata ad ALD nella sede di cui all’art. 23, all’attenzione Ufficio Insurance, ma il Cliente è obbligato a conservare la documentazione originale per 10 anni (termini di legge), e fornirla ad ALD qualora venga richiesto (anche in caso di riconsegna del veicolo). In caso di sinistro senza controparte il Cliente si impegna a trasmettere ad ALD, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento per consentire il rispetto dell’art.1913 c.c., regolare denuncia medi- ante l’inserimento della stessa attraverso il sito www.aldautomotive.it > Assistenza Clienti > Denuncia Danni e Sinistri. Non saranno ritenute valide denunce di sinistro inviate via fax o e-mail. In caso di mancata denuncia entro i termini prescritti, ALD si riserva di applicare una penale pari ad € 200,00 per il pregiudizio arrecato.

b) Il Cliente si impegna a trasmettere prontamente ad ALD ogni documentazione a lui suc- cessivamente notificata o da lui sottoscritta nonché ogni altra informazione utile della quale dovesse venire a conoscenza, in merito a qualsiasi tipo di sinistro, secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto, entro 3 giorni dalla notifica/sottoscrizione/conoscenza.

 Nel caso in cui venga a conoscenza, a seguito di segnalazione del partner di telematica o della controparte, di un evento sinistroso non denunciato dal Cliente secondo le modalità sopra indicate, alla scoperta dell’evento ALD si riserva di addebitare al Cliente di un penalità pari ad € 200.

c)  Qualora ALD necessiti di ulteriori informazioni e/o documentazione in possesso del Cli- ente, si riserva la possibilità di richiedere tali elementi strettamente necessari alla corretta istruzione del sinistro. Il Cliente si impegna a dare riscontro a tali richieste, entro 3 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini, ALD provvederà all’addebito di una penale pari ad € 200,00 per il pregiudizio arrecato.

d)  Beni o cose di proprietà di terzi presenti, trasportati e/o trainati dal veicolo non sono oggetto di specifica copertura, nel caso sussistessero i presupposti per la richiesta di ris- arcimento nei confronti del responsabile l’avente diritto assumerà in proprio le operazioni necessarie.

2)  Il Cliente si impegna altresì ad adeguarsi alla linea di difesa di ALD in caso di controver- sia giudiziaria contro terzi, fornendo la collaborazione richiesta da ALD stessa e prendendo atto che è riservata alla Compagnia di Assicurazione, la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri ai quali quindi il Cliente rimarrà comunque estraneo. Nel rispetto delle dispo- sizioni vigenti in materia infatti ALD, in qualità di proprietario del veicolo, sarà l’unico a poter conferire incarichi di rappresentanza legale per la tutela dei propri interessi, non potendo il Cliente/Utilizzatore o qualsiasi altro soggetto terzo conferire incarichi di alcun tipo per l’ottenimento del risarcimento dei danni occorsi ai veicoli locati. Resta salvo il caso di pro- cedimenti di natura penale intrapresi dalle Autorità competenti, per i quali non si applicano le previsioni di cui sopra. In caso di inosservanza della presente disposizione, ALD non rico- noscerà alcun tipo di compenso per incarichi forniti dal Cliente/Utilizzatore o qualsiasi altro soggetto che, pertanto, sarà ritenuto unico responsabile e obbligato al saldo delle relative competenze. Inoltre, ALD si riserva di esperire azione per danni verso coloro i quali, nell’in- osservanza delle disposizioni di legge, abbiano agito in nome e per conto della stessa in assenza di apposito mandato.

3)  In caso di sinistro passivo o concorsuale per ciascun sinistro registrato, ALD applicherà al Cliente l’importo della penalità per RCA indicata nella Lettera di Offerta, in aggiunta alla quota danni come prevista in Lettera di Offerta.

3bis) In caso di riconducibilità o assunzione di responsabilità da parte di un soggetto terzo nella causazione dell’evento, ALD sospenderà la richiesta di pagamento delle penalità per RCA, fino alla definizione dell’azione di rivalsa esperita per il risarcimento del danno. In caso di esito negativo di detta azione, troveranno applicazione tutte le disposizioni del presente art.11.

4) In caso di comunicazione di sinistri stradali passivi con danni al veicolo ovvero persone o terzi, ALD potrà richiedere al Cliente una penalità, in rapporto al numero di sinistri registrati nel corso della durata contrattuale, in aggiunta all’eventuale penalità prevista nella Lettera di Offerta per i “danni al veicolo”, nonché si riserverà la facoltà di risolvere di diritto il pre- sente contratto, così come di seguito specificato:

a) a partire dal al sinistro: una penale, pari ad 250,00 per sinistro passivo registrato;

b)    al 7° sinistro passivo: risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

5)  Il Cliente, successivamente alla ricezione da parte di ALD della comunicazione con cui si specifica la validazione del sinistro e il relativo invito a recarsi presso un Centro Assistenza della Rete KIA e ALD per il ripristino del mezzo, si impegna a darvi seguito entro il termine di 30 giorni per consentire, alternativamente, la riparazione del mezzo o comunque la quanti- ficazione e identificazione del danno. In caso di mancato riscontro ALD, si riserva la facoltà, di addebitare una penale pari ad 200,00 per il pregiudizio subito. Si specifica che in caso di sinistro attivo, ALD non potrà fornire un veicolo sostitutivo addebitandolo alla controparte. PAI- Tutela Legale

ALD fornisce altresì sui propri veicoli una copertura PAI e Tutela Legale entro i massimali previsti in Lettera di Offerta. Gli estremi delle suddette garanzie assicurative per PAI e Tutela Legale sono presenti nell’Estratto delle Condizioni Generali di Polizza pubblicato nell’area Clienti dedicata sul sito internet www.flex.kia.it. Il cliente ha diritto di richiedere le condizioni contrattuali alla compagnia.

Servizi Accessori: Furto, Incendio, Danni al veicolo

Il Cliente riconosce che i veicoli locati non sono garantiti da polizza assicurativa contro il rischio di furto, incendio e danni al veicolo e che pertanto, la parte eccedente rispetto alle eventuali limitazioni di responsabilità a favore del Cliente di seguito indicata, è sopportato direttamente da ALD.

1)  In caso di furto e incendio, il Cliente si impegna ad informare prontamente ALD nel mo- mento in cui viene a conoscenza del furto e/o incendio del veicolo, attraverso il numero verde ALD 800 214500 o l’indirizzo mail supporto@flex.kia.it e contestualmente si impegna a sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti.

2) La responsabilità del Cliente sarà limitata al pagamento, a titolo di penalità di una quota parte del valore del veicolo, come specificamente indicato sulla Lettera di Offerta del veicolo stesso; tale importo sarà calcolato sul valore commerciale del veicolo risultante dalla pub- blicazione Quattroruote del mese in cui è avvenuto l’evento. Tale limitazione di responsabil- ità opererà solo alle seguenti condizioni:

a) che il furto sia comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, da trasmettersi entro 3 giorni dall’evento con raccomandata A.R. indirizzata ad ALD Automotive Italia S.r.l. nella sede di cui all’art. 23, all’attenzione Ufficio Fleet Administration allegando all’originale della denuncia di furto anche la/e chiave/i originale/i. Non saranno ritenute valide denunce di furto inviate via fax o e-mail.

b) In difetto ALD si riserva il diritto di addebitare al Cliente, a titolo di penalità, il valore com- merciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Quattroruote del mese in cui è avvenuto l’evento. La limitazione di responsabilità contemplata in Lettera di Offerta per il caso di furto del veicolo locato, si applicherà anche ai veicoli sostitutivi nonché nell’ip- otesi di rapina. Detta limitazione di responsabilità non opererà:

i)  nei casi di furto parziale (furto di parti del veicolo) o tentato furto per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto dal seguente punto 2 (danni al veicolo);

ii)  nei casi di appropriazione indebita del veicolo. In tal caso il Cliente sarà chiamato a ri- spondere integralmente, con una penale pari al valore commerciale del Veicolo risultante dalla pubblicazione Quattroruote del mese in cui è avvenuto l’evento, anche ove compiuta da soggetti terzi ai quali il Cliente ha concesso in utilizzo il medesimo.

3) In caso di incendio e danni al veicolo, il Cliente sarà tenuto a comunicare ad ALD l’evento entro 3 giorni dallo stesso mediante l’inserimento della denuncia nell’area Clienti dedicata a “Denuncia danno” del sito www.aldautomotive.it. E a pagare ad ALD, a titolo di penalità, una quota parte dei costi di riparazione sostenuti da ALD, come specificatamente indicato sulla Lettera di Offerta del veicolo. La predetta limitazione di responsabilità non opererà per i danni occorsi ai soli pneumatici, che saranno in ogni caso a carico del cliente, salvo il caso in cui sia stato individuato il relativo responsabile. La limitazione di responsabilità contem- plata in Lettera di Offerta per il caso di danni e/o incendio del veicolo locato si applicherà anche in tutti i casi di utilizzo di veicoli sostitutivi e temporanei da parte del Cliente, di pro- prietà di ALD.

3bis) Fermo quanto previsto dai presenti articoli, in caso di assunzione di responsabilità da parte di un soggetto terzo nella causazione dell’evento, ALD potrà sospendere l’applicazione delle predette limitazioni nei confronti del Cliente, fino alla definizione dell’azione di rivalsa esperita per il risarcimento del danno ove possibile. Nelle predette ipotesi di sinistro con ragione, ALD tenterà di ottenere un risarcimento del danno da parte del responsabile del sinistro, anche per il tramite dell’assicurazione di controparte. Resta inteso che, in mancan- za, i danni saranno addebitati al Cliente, nei termini di cui alle limitazioni di responsabilità previste in Lettera di Offerta.

3ter) Il Cliente prende atto e accetta che in caso di denunce cumulative, danni derivanti da diversi eventi, ALD applicherà la quota danni per ogni singolo evento.

4) In caso di accertamento dell’irreparabilità del veicolo locato, ai sensi del precedente art. 8 Danno Grave, il Cliente sarà tenuto a pagare ad ALD il valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Quattroruote del mese in cui è avvenuto l’evento. Restano salve le limitazioni di responsabilità previste nella Lettera d’offerta.

5) Le limitazioni di responsabilità non opereranno nei casi di dolo o colpa grave del Cliente, nei casi di riparazioni fatte eseguire arbitrariamente dal Cliente presso centri non apparte- nenti alla rete KIA e ALD e nei casi di furto successivo alla cessazione, per qualunque cau- sa, del contratto di locazione e per perdita di possesso del veicolo dovuta a causa diversa dal furto e/o rapina regolarmente denunciata. In tutte queste ipotesi il Cliente risponderà dell’integrale danno subito da ALD pari al valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Quattroruote del mese in cui è avvenuto l’evento.

6) Eventuali danni riscontrati sul veicolo successivamente al suo ritrovamento, oppure a se- guito di tentato furto e/o di furto parziale, potranno essere addebitati al Cliente nei termini di cui alle limitazioni di responsabilità previste in Lettera di Offerta.

7)  In ogni caso ALD non sarà responsabile del furto, danni ed incendio subiti dal Cliente alla merce trasportata, bagaglio, oggetti e accessori vari contenuti nel veicolo o installati sul veicolo anche quando tali eventi siano avvenuti in una struttura convenzionata con ALD o Casa Costruttrice.

 

12 Risoluzione e recesso di ALD

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ALD si riserva di risolvere di diritto il contratto di loca- zione, da comunicare esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi specifici:

Per i Clienti classificabili come Consumatori, ai sensi e per gli effetti del Codice del Con- sumo:

a)    mancato pagamento di almeno 2 canoni di locazione anche non consecutivi, e/o degli addebiti vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali penalità dovute stati d’uso; notifiche verbali d’infrazione al Codice della Strada) entro i termini indicati nell’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di locazione; revoca RID e mancata attivazione di nuove coor- dinate bancarie a seguito di comunicazione ad ALD. In tali ultimi casi resta ferma una penale a carico del Cliente pari a 100 €;


b)    mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3, 4, 5, 7, 11 Paragrafo “Garanzie Assicurative e art. 25 nonché per uno dei motivi elencati all’art. 26 del presente contratto;

c)    nel caso in cui, a seguito di ispezione, risulti che il veicolo si trovi in cattivo stato ma- nutentivo in conseguenza della violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui all’art. 7;

d)    perdita del possesso e/o della detenzione a qualsiasi titolo dei veicoli locati da parte del Cliente;/

e)    assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro o procedimenti cautelari/ sommari o ad esecuzione forzata su beni di proprietà;

f) qualora il Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

g)    in caso di protesto del Cliente stesso o di assunzione di informazioni anche presso banche dati (SIC) pregiudizievoli ai fini del pagamento del canone di locazione;

h)    in caso di risoluzione per Danno grave ai sensi del precedente art. 8, ove sia accertata o dichiarata la responsabilità del Cliente in merito al sinistro;

i) cessione del presente contratto senza preventivo consenso di ALD come disciplinato al successivo art. 21;

l) qualora il profilo del Cliente o del Garante non siano più conformi ai requisiti imposti dal- le policies adottate da ALD in materia di compliance con le normative applicabili. Fermo quanto previsto al precedente art. 11 paragrafo “Servizi Accessori: Furto, Incendio e Danni al veicolo”, nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) del presente art. 12, ALD si riserva il diritto di sospendere i servizi relativi ai singoli veicoli. Per tutti i casi di risoluzione di diritto previsti dal presente art. 12, ALD avrà la facoltà di procedere all’addebito di un corrispettivo, a titolo di penale (IVA esclusa ex art.15 D.P.R. 663/72) di cui all’art. 1382 del Codice Civile, da calcolarsi nella misura di un canone. Si precisa che se tuttavia la risoluzione da parte di ALD intervenga prima del decorso di sei mesi dalla consegna del veicolo, al Cliente sarà comun- que addebitato da parte di ALD l’importo pari al canone dovuto per le prime sei mensilità. ALD ha facoltà, inoltre, di recedere anticipatamente dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccomandata A/R al Cliente in caso di sentenza di condanna del Cliente passata in giudicato. In tutti i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal presente articolo, il Cliente avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il veicolo ad ALD. Decorso inutil- mente il termine indicato nelle raccomandate di cui sopra, che non potrà essere inferio- re a 15 giorni, ALD potrà rientrare in possesso del veicolo locato, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del Cliente. Resta inteso che, per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto da intendersi quale il termine di decorrenza dei 15 giorni successivi alla ricezione della raccomandata di risoluz- ione, e l’effettiva riconsegna del veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una somma, pari al canone di locazione, per ogni mese o porzione di mese per l’uso del veicolo durante tale periodo. In tutti i casi di risoluzione e recesso, ad ALD resteranno acquisiti per l’inte- ro ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente avrà l’obbligo di corrispondere ad ALD tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi legali, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto, oltre le ulteriori somme a mente degli artt. 12 e, se dovute, dagli artt. 14 e 16 delle presenti Condizioni Generali. In conformità con quanto dis- posto all’art. 33, comma 2, lett. e) del Codice del Consumo, al Cliente spetterà il doppio del corrispettivo versato da quest’ultimo per l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo art. 13, ove esercitato da ALD.

Per i Clienti classificabili come Professionisti, ai sensi e per gli effetti del Codice del Con- sumo: Ai sensi dell’art. 1456 c.c. ALD si riserva di risolvere di diritto il contratto di locazione, per mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi specifici:

a)  mancato pagamento di 1 canone di locazione e/o degli addebiti vari entro i termini indi- cati nel successivo art. 20;

b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-q), 5 e 11 Garanzie Assicurative e servizi accessori.

ALD potrà, inoltre, recedere dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccoman- data A.R. o PEC in caso di:

i)  assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà;

ii) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamen- to a procedura concorsuale;

iii)  qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente articolo, ALD potrà rientrare in possesso di tutti i veicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del Cliente. Nei suddetti casi di risoluzione espressa e recesso, ALD avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale da calcolarsi nella misura di un canone.

Fermo quanto sopra, resta inteso tra le Parti, che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di penalità per utilizzo senza titolo, pari alla quota gior- naliera del canone di locazione per ogni giorno di utilizzo maggiorata del 10%, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ALD. In tutti i casi di risoluzione e recesso, ad ALD resteranno acquisiti per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente avrà l’obbligo di riconsegnare immediata- mente il veicolo e corrispondere immediatamente ad ALD tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione e di recesso del contratto, ed in ogni caso in cui sorga in capo al Cliente un obbligo di riconsegna della vettura, il Cliente dichiara fin da ora di autorizzare ALD a procedere al recupero della vettura. A tal fine ALD si riserva di attivare i sistemi di lo- calizzazione della vettura di cui all’art. 2 (basati su tecnologia GPS/GSM o a radio frequenza), al fine di consentire alla medesima ALD, ovvero ad un soggetto dalla medesima delegato, di localizzare la vettura e procedere al recupero della stessa tramite prelievo eseguito da un carroattrezzi. Il Cliente si dichiara pertanto consapevole che ALD potrà procedere al recupe- ro del veicolo tramite localizzazione e successivo prelievo tramite carroattrezzi nei casi in cui il medesimo Cliente non proceda alla restituzione della vettura, violando il relativo obbligo di riconsegna. ALD in ogni caso dichiara che, in caso di inadempimento del Cliente all’obbli- go di restituzione, procederà all’invio di comunicazione con la quale il Cliente verrà diffidato alla restituzione della vettura e verrà inoltre avvisato che, in caso di inottemperanza alla richiesta di riconsegna entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà al recupero della vettura. Il Cliente, nell’ipotesi di ricezione di tale comunicazione e successiva inottemperanza all’obbligo di restituzione, si impegna in ogni caso a prelevare dalla vettura ogni effetto personale, senza che in caso contrario possa essere mosso alcun addebito ad ALD, con riguardo al prelievo nonché ad eventuali danni cagionati a tali effetti personali. Nell’ipotesi di ritrovamento, all’interno della vettura così recuperata, di effetti personali del Cliente, essi saranno sempre a disposizione del Cliente, il quale potrà procedere al loro ritiro recandosi presso il centro ove la vettura sarà ricoverata. In caso contrario, tali effetti per- sonali verranno inviati al Cliente tramite plico, il cui costo di spedizione resta a carico del Cliente stesso

 

13 Recesso del Cliente successivo alla consegna del veicolo

a)    Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto di locazione dando un preavviso di almeno 5 giorni.

b)    ALD si riserva la facoltà di aderire alla richiesta del Cliente. Si specifica che non saran- no addebitati importi a titolo di penale per il recesso, salvo che il Cliente richiedesse l’an- ticipazione della scadenza prima che siano trascorsi sei mesi dall’inizio della locazione. In questo caso, sarà in ogni caso tenuto a versare l’intero canone relativo ai primi sei mesi di noleggio.

c)    Resta inteso che, per il periodo compreso tra la dichiarazione di recesso e l’effettiva ri- consegna del veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei canoni di locazione e di tutti gli altri oneri previsti nel contratto.

 

14 - Riconsegna del veicolo locato

a)    Il Cliente si impegna al termine del contratto per qualsiasi causa a prendere un appun- tamento presso un Centro di riconsegna facente parte della rete KIA almeno con una set- timana di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, ove dovrà riconsegnare il veicolo locato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale stato di usura. Per una corretta valutazione dello stato d’uso del veicolo, il Cliente si impegna a riconsegnare ad ALD il vei- colo stesso con carrozzeria ed interni puliti e privo dei propri effetti personali.

Il Cliente prende atto ed accetta che, nel caso di mancata presentazione ad appuntamento di riconsegna, ovvero impossibilità nell’eseguire la rilevazione dei danni per ragioni imput- abili allo stesso (es: veicolo eccessivamente sporco, con revisione scaduta, smarrimento targhe non segnalato tramite denuncia), sarà addebitata una penale di € 175,00. Sarà cura del Cliente procedere alla riprogrammazione di un nuovo appuntamento. Anche nel caso in cui ALD dovesse procedere ad una chiusura d’ufficio del contratto, sarà sempre disposta successiva rilevazione danni atta a determinare le condizioni del veicolo come descritto al punto 14 c).

b) Il Cliente si impegna, inoltre, a restituire la/e chiave/i del veicolo, nonché tutti gli accessori e/o dotazioni del veicolo di proprietà di ALD. In caso di mancata restituzione della/e chia- ve/i, al Cliente saranno addebitati i costi di rifacimento della/e stessa/e. Qualora il Cliente non riconsegni la targa o la documentazione completa del veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo i documenti di circolazione), verrà addebitata da ALD una penale pari a € 150,00 (centocinquanta) In caso, inoltre, di mancata restituzione del libretto di circolazione o documento Unico per smarrimento, è necessario produrre una denuncia in originale dello stesso depositata presso le Autorità competenti. In mancanza del libretto di circolazione o documento Unico per smarrimento il Cliente non produca una denuncia in originale dello stesso depositata presso le Autorità competenti, il veicolo rimarrà depositato presso il cen- tro convenzionato KIA e ALD ed al Cliente sarà addebitata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino all’adempimento da parte del Cliente, e dunque rispettivamente alla riconsegna della targa o della documentazione completa del veicolo ovvero alla pro- duzione della predetta denuncia.

c) Lo stato di ogni veicolo oggetto di riconsegna sarà valutato da personale tecnico del cen- tro di riconsegna. In sede di riconsegna del veicolo viene redatto, da un incaricato di ALD in presenza del Cliente o di un suo delegato, un attestato di locazione che attesta i riferimenti del Cliente/Delegato alla riconsegna, le condizioni esterne ed interne, l’effettiva presenza di documenti e delle dotazioni, la validità della Revisione Ministeriale, la percorrenza chilo- metrica rilevata attraverso la lettura del contachilometri e/o dispositivo GPS e la data di res- tituzione del veicolo. Tale verbale costituirà la base documentale per definire le elaborazioni di fine contratto. Eventuali riserve da parte del Cliente dovranno essere esposte e riportate nell’attestato di locazione.

d) Si fa presente che nel corso delle operazioni di riconsegna sarà valutato anche lo stato di usura degli pneumatici; qualora gli pneumatici non siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, ALD si riserva la facoltà di addebitare i costi necessari per la loro sosti- tuzione. Eventuali riserve da parte del Cliente dovranno essere fatte valere in quella sede. ALD esaminerà le riserve ed adotterà la soluzione che riterrà idonea a soddisfare o meno le richieste del Cliente. In caso di mancata partecipazione del Cliente e/o di incaricato dello stesso alle operazioni, senza giustificato motivo da comunicarsi ad ALD, il personale tecnico di ALD procederà alla verifica dei danni e il Cliente nulla potrà opporre sulla natura e l’entità dei danni ivi indicati in sede di valutazione degli stessi.

e)  Si precisa che la cessazione del contratto coinciderà con la data di effettiva restituzione del veicolo ed il canone di locazione sarà dovuto sino a tale data. Resta espressamente con- venuta l’applicabilità al caso di specie di quanto previsto all’art. 12 delle presenti Condizioni Generali in merito al recupero dei veicoli ovunque essi si trovino.

f)  Il Cliente dovrà provvedere ad effettuare eventuali denunce di sinistro relative al veico- lo locato, per ciascun evento occorso, entro e non oltre il momento della riconsegna. Nel caso in cui sia ravvisata la presenza di sinistri non denunciati, oltre al costo di ciascuna limitazione di responsabilità come prevista in Lettera di offerta al Cliente sarà addebitata una ulteriore penalità per mancata denuncia nella misura di € 200 (indipendentemente dal numero di sinistri non denunciati). Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, ovvero dovuti ad interventi fatti effettuare arbitrariamente dal Cliente presso centri non appartenenti alla rete KIA e ALD, saranno addebitate da ALD al Cliente secondo quanto stabilito della Lettera di addebito.

g)  Il Cliente si impegna a riconsegnare ad ALD il veicolo con lo stesso livello di carburante con cui era stato consegnato il veicolo stesso ed individuato nel verbale di consegna. ALD addebiterà al Cliente, alla riconsegna del veicolo, il valore della eventuale differenza di car- burante.

 

15 Mancata riconsegna alla scadenza

In caso di sottoscrizione di un contratto KIA FLEX, il Cliente non potrà prorogare la scadenza del contratto di locazione. La mancata restituzione del veicolo locato entro 18 mesi dalla consegna non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

Nel caso in cui il Cliente continui a perdurare nell’utilizzo del veicolo non procedendo alla riconsegna dello stesso entro il termine stabilito – il contratto si intenderà esteso fino alla effettiva riconsegna con conseguente riparametrazione chilometrica, alle stesse condizioni con la sola eccezione del canone che sarà maggiorato del 20% rispetto a quello pattuito. Restano ferme eventuali azioni di ALD tese al recupero coattivo del veicolo ai sensi dell’art. 12 delle presenti Condizioni generali di locazione.

 

16 - Eccedenze chilometriche

a)  Alla fine della locazione e comunque dopo l’avvenuta riconsegna del veicolo, per qualsi- asi causa intervenuta, ALD addebiterà o rimborserà al Cliente i chilometri eccedenti o infe- riori al monte chilometrico previsto in ogni singola Lettera di Offerta ovvero nelle eventuali modifiche convenute per iscritto tra le Parti, applicando il coefficiente di riferimento in base alla soglia percentuale in eccedenza o a rimborso. Si specifica che, nel caso di restituzione anticipata per qualsiasi causa o posticipata del Veicolo rispetto a quanto originariamente previsto nella singola Lettera di Offerta, ai fini della determinazione del conguaglio a debi- to/credito del Cliente, il monte chilometrico spettante al Cliente sarà proporzionalmente riparametrato in conformità con la effettiva durata del contratto. Il calcolo dell’importo sarà effettuato applicando il costo unitario indicato nella Lettera di Offerta alla differenza tra la percorrenza effettiva al momento della riconsegna del veicolo e il chilometraggio previsto nella Lettera di Offerta, rapportato ai giorni effettivi di durata della locazione.

b) ALD provvederà all’addebito o rimborso anche in tutti i casi di risoluzione e recesso pre- visti negli artt. 8 (Furto e Danno Grave), 12 e 13 rapportando il chilometraggio pattuito alla durata effettiva della locazione.

c) In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato per guasto o furto del veicolo, ALD considererà una percorrenza media giornaliera pari a quella risultante dall’ulti- ma rilevazione del chilometraggio del veicolo. Qualora la percorrenza del veicolo non fosse stata rilevata, prima del guasto o del furto del veicolo stesso, ALD considererà una percor- renza media giornaliera proporzionata al chilometraggio totale contrattualmente previsto nella Lettera di Offerta. Nel caso di furto, ove il Cliente abbia utilizzato un veicolo sostitutivo, il calcolo del conguaglio chilometrico avverrà considerando il chilometraggio ulteriore effet- tuato con il veicolo sostitutivo fino alla sua riconsegna.

d) Si specifica che il chilometraggio, anche rilevato secondo le modalità previste dalla prece- dente lett. c), in tutti i casi sarà riparametrato alla effettiva durata della locazione.

 

17 - Validità canone di locazione

Il Cliente riconosce espressamente che la quantificazione del canone di locazione è basa- ta sull’assetto normativo complessivamente vigente alla data di conclusione del contratto. Fermo quanto precede, dal momento della consegna e fino alla naturale scadenza il canone rimarrà invariato, salvo in caso di:

a) incrementi degli oneri fiscali, dei costi e dei premi assicurativi, delle tasse di proprietà;

b) variazione di leggi, regolamenti e/o altre fonti normative (incluse quelle di natura fiscale, tributaria ecc.) successiva alla data di conclusione del contratto e determinante maggiori oneri (es. finanziari, gestori, operativi, fiscali, tributari ecc.) in relazione alla proprietà e/o alla locazione del veicolo. Sarà cura di ALD comunicare per iscritto ogni eventuale variazione del canone corrente attraverso l’utilizzo dei Mezzi di Comunicazione.

Ove applicabile, in conformità con quanto disposto all’art. 33, comma 2, lett. o) del Codice del Consumo, qualora per effetto degli incrementi di cui sopra, il canone diventi eccessiv- amente elevato rispetto a quello originariamente convenuto, il Cliente potrà recedere dal contratto di locazione, dandone comunicazione ad ALD all’indirizzo di cui all’art. 23 delle presenti Condizioni Generali, a mezzo lettera raccomandata A/R.

ALD si riserva di verificare la sussistenza delle condizioni di eccessiva onerosità dovuta agli incrementi di cui sopra, e comunicarne l’esito al Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. In caso positivo, il Cliente dovrà restituire immediatamente il veicolo e fino a tale data sarà tenuto al pagamento dei canoni e degli altri oneri previsti nel contratto, mentre nulla sarà dovuto dal Cliente ad ALD per il recesso in deroga a quanto previsto all’ art.13. In caso di esito negativo, ALD ed il Cliente si obbligano a ricorrere al procedimento di me- diazione come disciplinato al successivo art. 23, lett. c) delle presenti Condizioni Generali.

 

18 - Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga al presente accordo

Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga agli articoli delle presenti Condizioni Generali dovrà essere formulata per iscritto tra le Parti, in duplice copia, a pena di nullità e comuni- cata attraverso l’utilizzo dei Mezzi di Comunicazione. ALD comunicherà per iscritto al Cliente l’accettazione delle deroghe di miglior favore, richieste dal Cliente ed accettate da ALD senza necessità di ulteriore conferma scritta da parte del Cliente.

 

19 - Mezzi e garanzie di pagamento

a)    ALD attiverà l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente tramite SEPA Core Direct Debit previa richiesta del Cliente il quale nella qualità di debitore autorizzerà la Banca di appartenenza dell’IBAN riportato in calce, ad addebitare sul proprio c/c, nella data di scadenza indicata, tutti gli addebiti diretti SDD CORE SEPA inviati da ALD nella qualità di creditrice e contrassegnati con le proprie coordinate, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebi- to. . Il Cliente in qualità di debitore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD CORE SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata da ALD ed a richiedere il rimborso di un addebito diretto SDD CORE SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previste nel contratto del conto corrente che regola il rapporto con la Banca del debitore. Si precisa che in caso di eventuale capienza insufficiente, ALD provvederà ad addebitare una penale di € 20,00.

b)    Il Cliente, inoltre, si impegna, a richiesta, a versare per ogni veicolo ordinato un deposito cauzionale infruttifero, prima della consegna, nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti in ogni singolo ordine. Il deposito si intenderà versato dal Cliente a titolo di garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente accordo.

c)    Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente entro il 60° giorno dalla data di riconseg- na del veicolo locato. Il deposito non sarà restituito, in tutto o in parte, nel caso di risoluzione espressa prevista nel precedente art. 12 ed in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto, in base al presente accordo, a corrispondere ad ALD somme di denaro a qualsiasi titolo.

d)    Le parti potranno prevedere, all’atto della sottoscrizione dell’ordine, il versamento di una quota a titolo di anticipo canone, il cui importo andrà a ridurre il canone mensile di locazione. L’eventuale anticipo sarà assoggettato al regime IVA in vigore al momento del- la fatturazione. In caso di anticipo canone, il Cliente non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale. I termini e le modalità di versamento dell’anticipo canone saranno indicati nella singola Lettera di Offerta. Alla cessazione anticipata del contratto per qualsiasi causa, ALD restituirà la quota parte dell’anticipo imputata ai canoni mancanti dall’effettiva riconsegna veicolo rispetto, alla scadenza naturale pattuita. Tale quota di anticipo non verrà restituita in tutto o in parte in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto a corrispondere ad ALD somme di denaro a qualsiasi titolo.

 

20 - Termini di pagamento del canone

a)    Il canone sarà fatturato mensilmente all’inizio del periodo di locazione di riferimento.

   b) Il Cliente si impegna a pagare il canone e gli addebiti extra previsti dal presente accordo a ricezione fattura e comunque entro e non oltre      l’ultimo giorno del mese di emissione, fatti salvi eventuali patti in deroga vigenti tra le parti sulle modalità di pagamento.

c)    In caso di ritardato pagamento e fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al precedente art. 12, al Cliente verranno in ogni caso addebitati gli interessi di mora applicando il tasso di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/02. ALD si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi am- ministrativi di recupero stragiudiziale del credito, in misura non superiore ad un ammontare massimo del 10% degli importi da recuperare.

d) Ogni domanda di variazione della modalità di pagamento inizialmente prescelta, di cui al precedente art. 19 lett. a), dovrà pervenire ad ALD almeno 30 giorni prima della data della successiva scadenza e sarà soggetta al pagamento dei costi amministrativi riportati nel Mod- ulo Servizi Aggiuntivi, disponibile nel sito www.flex.kia.it. Eventuali modifiche al suddetto elenco dei Servizi Aggiuntivi potranno essere apportate solo tramite accordo espresso delle Parti.

 

21 - Cessione del contratto

a) Il Cliente senza la sottoscrizione del modulo di cessione previsto e il preventivo assenso di ALD - a pena di risoluzione del contratto, non potrà cedere a terzi il presente accordo nemmeno in caso di fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

b) Il Cliente ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di dare comunicazione scritta ad ALD, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamen- to delle persone cui ne compete la rappresentanza.

 

22 - Imposta sul valore aggiunto e spese aggiuntive

a)    ALD ed il Cliente si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti in questo accor- do sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, che verrà pertanto, addebitata in aggiunta agli importi indicati ad eccezione delle somme addebitate a titolo di penalità e/o risarci- mento di danni subiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72.

b)    Resta inteso che sarà a carico del Cliente ogni costo aggiuntivo per i servizi non espres- samente previsti ed indicati nelle presenti condizioni, in base ai termini riportati nell’elenco presente nel sito www.flex.kia.it. Eventuali modifiche al suddetto elenco dei Servizi Aggi- untivi potranno essere apportate solo tramite accordo espresso delle Parti.

 

23 - Domicilio, Comunicazioni Foro Competente

a)    ALD ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nel presente accordo.

b)    Le comunicazioni inviate dal Cliente ad ALD dovranno essere effettuate in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo di cui all’art 23, Viale Luca Gaurico n.187, 00143 Roma oppure mediante mail all’indirizzo supporto@flex.kia.it o via PEC: aldautomotiveitalia@ arubapec.it.

c)    Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione di ADR Center S.p.A., iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante conciliazione, le Parti concordano sin d’ora che ogni controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà soggetta alla competenza dell’Au- torità giudiziaria italiana e che il Foro competente sarà quello del domicilio e/o residenza del Cliente, qualora questi sia qualificabile come Consumatore, ai sensi della vigente normati- va, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente. Qualora invece il Cliente sia qualificabile come Professionista, ai sensi e per gli effetti di cui al Codice del Consumo, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente.

d)    Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali varranno le norme del Co- dice Civile e le leggi ad esso collegate. e) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16, il Cliente dichiara altresì di aver preso visione dell’ ”Informativa Privacy” di seguito riportata.

 

Art. 24 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, e della normativa nazionale attua- tiva, richiamato sul punto quanto indicato all’art. 4 relativamente ai sistemi di localizzazione satellitare, ALD informa che i dati relativi al Cliente e/o Utilizzatore dei veicoli (come indicati dal Cliente) di cui verrà a conoscenza in relazione alle condizioni generali di locazione senza conducente o gestione flotte aziendali e/o a ciascun ordine, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo principi di correttezza, liceità, tras- parenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti dal Cliente e, per il tramite di quest’ultimo, dall’Utilizzatore, il cui conferimento è necessario per l’instaurarsi del rapporto contrattuale che costituisce base giuridica del trattamento, verranno trattati per le seguenti finalità:

A.    per finalità connesse, inerenti e/o strumentali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ovvero all’esecuzione degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali di locazione senza conducente o gestione flotte aziendali e/o da ciascun ordine del Cliente o per adempiere, prima dell’esecuzione di un ordine, a specifiche richieste del Cliente e/o Uti- lizzatore medesimo; per la finalità di recupero del mezzo ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni Generali.

B.    per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la affidabilità/solvibilità del Cliente.

In ragione dello stretto ed ineliminabile collegamento strumentale fra l’esecuzione da parte di ALD dei contratti conclusi con il Cliente e le finalità elencate alle suindicate lett. A), B) e art. 4 punto c) e d) il mancato conferimento dei dati da parte del Cliente e/o Utilizzatore renderà impossibile l’instaurarsi di un rapporto contrattuale con il Cliente. I dati potranno essere aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, stato del rapporto, localizzazione dei veicoli, ecc.). Il trattamento dei dati è svolto con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici e, comunque, in modo da garan- tire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ALD informa il Cliente e/o Utilizzatore che il trattamento dei dati personali che determini la produzione di effetti giuridici rilevanti per lo stesso non avverrà in forma esclusivamente automatizzata, e in ogni caso sarà svolto secon- do logiche che consentano al Cliente il diritto di opporsi alla decisione adottata anche sulla base di un trattamento automatizzato o il diritto di ottenere l’intervento umano rispetto alla decisione stessa.

Per le finalità di cui alle sopra estese lett. A) e B), nonché per le finalità di cui all’art. 4 punti c) e d) i dati del Cliente e/o Utilizzatore potranno essere trattati per essere sottoposti a tratta- menti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Cliente e ALD da:

1. soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamenti o di normative comunitarie, ovvero in base a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;

2. dipendenti, collaboratori e consulenti di ALD, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del trattamento;

3. tutte le società del Gruppo Société Générale o che comunque utilizzino legittimamente il marchio ALD Automotive;

4. centri di assistenza, officine meccaniche, società di noleggio auto e partner commerciali in genere, quali a titolo esemplificativo i fornitori dei veicoli e società di servizi in outsourcing, consulenti legali e fiscali, organi accertatori di violazioni delle norme del Codice della Strada, associazioni di settore e/o di categoria;

5. imprese di assicurazione e broker di assicurazione ed altri soggetti del settore assicurati- vo quali a titolo esemplificativo, gestori sinistri, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (quali ad. es. Banche o Concessionarie auto);

6. società specializzate per: la gestione dei servizi di fatturazione dei canoni; la rilevazione dei rischi finanziari e la prevenzione delle frodi (in particolare banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti); recupero dei crediti; so- cietà emittenti carte di credito; gestione delle contravvenzioni; recupero del veicolo; emissi- one e gestione carte carburante; gestione pratiche amministrative o di legge che interessano i veicoli;

7. società di factoring;

8. società che installano e gestiscono in proprio, ma per conto di ALD, sistemi satellitari e/o a radiofrequenza con funzioni di geolocalizzazione e/o rilevatori di posizione;

9. soggetti che erogano servizi di fornitura di energia elettrica e/o ricarica di veicoli elettrici; 10.soggetti che erogano servizi di car-sharing di veicoli, anche elettrici;

11.in generale soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rap- porto contrattuale in essere, e/o per la fornitura di servizi personalizzati e a valore aggiunto o per fini statistici (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, Istituti di vigilanza). I dati possono essere trasferiti, per le finalità di cui alle lett. A), B) e art. 4 punto c) e d), verso altri Paesi dell’Unione Europea alle medesime categorie precedentemente indicate.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 effettuano il trattamento dei dati come autonomi “Titolari”, salvo che non siano nominati Responsabili esterni del trattamento da parte di ALD. Titolare del trattamento dei dati è ALD Automotive Italia S.r.l., con sede in Viale Luca Gaurico n. 187, 00143 Roma. ALD informa il Cliente e/o Utilizzatore che, per l’esercizio dei propri diritti, lo stesso potrà rivolgersi ad ALD Automotive Italia S.r.l. e, in particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) scrivendo all’indirizzo e-mail privacy.it@aldautomotive.com, nello specifico per esercitare il suo diritto:

  di accesso ai dati personali;

  di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

  di opporsi al trattamento;

  alla portabilità dei dati;

  di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

Per ogni altra comunicazione di competenza del DPO, lo stesso potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpoalditalia@aldautomotive.com.

ALD informa il Cliente che i suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad ademp- iere alle finalità di cui sopra, ovvero:

-  per le finalità di cui al punto A) per non oltre dieci anni dalla fine del rapporto contrattuale o dalla data di atti interruttivi della prescrizione ordinaria dei diritti connessi;

-  per le finalità di cui al punto B) per il tempo necessario all’espletamento della relativa is- truttoria e non oltre dodici mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato neces- sario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto;

-  con riferimento alle finalità di cui al trattamento dati di geolocalizzazione, come descritti all’art. 4, gli stessi saranno conservati per non oltre due anni dalla data delle rilevazioni o dalla data di successivi atti interruttivi della prescrizione per l’esercizio dei diritti connessi.

 

25 - Modello Organizzativo, Codice Etico e Sanzioni

a)    Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e s.m.i., nonché di aver visionato e di accettare integralmente il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico di ALD, pub- blicati sul sito internet http://www.aldautomotive.it/corporate-governance. Nell’esecuzione delle proprie prestazioni, il Cliente si impegna pertanto a tenere un comportamento con- forme al Modello Organizzativo, Codice Etico e Sanzioni, gestione e controllo ed al Codice Etico di ALD, tale da non esporre ALD al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo, nonché a farlo conoscere ed a farvi attenere i propri soci, dipendenti, collaboratori che partecipino all’esecuzione del presente Contratto. Resta inte- so che il Cliente manleverà e terrà indenne ALD da ogni pregiudizio che dovesse a quest’ul- tima derivare dall’inosservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 231/01, e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché del Codice Etico di ALD.

b)    Il Cliente dichiara che, lo stesso il proprio eventuale garante alcuno dei soggetti ad esso collegato è attualmente oggetto o destinatario di alcuna Sanzione, né il Cliente è ubicato, organizzato o residente in un Paese o territorio che è un Paese sanzionato. Il Cliente

coerentemente con il proprio profilo commerciale e di clientela garantisce che non sarà effettuata alcuna transazione: (i) con, o a beneficio di, una qualsiasi delle persone o entità soggette a Sanzioni o (ii) in relazione a qualsiasi attività vietata dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti d’America o dall’Unione Europea o da uno dei suoi membri presenti o futuri. Il Cliente si obbliga altresì a notificare tempestivamente ad ALD l’eventuale assoggettamento a Sanzioni.

c)    L’inosservanza da parte del Cliente anche di uno degli obblighi stabiliti dal presente articolo costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, e le- gittimerà ALD a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, fatta salva la facoltà di ALD di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

 

26 Anticorruzione

Definizioni

Per “atto di corruzione” si intende un atto volontario, commesso direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi persona, ad esempio un terzo intermediario, di (a) dare, offrire, promettere, o (b) chiedere o accettare da chiunque (compreso un pubblico ufficiale), per o per un terzo, qualsiasi dono, donazione, invito, remunerazione, o oggetto di valore, che sia o possa essere percepito come un incentivo a corrompere, o come un atto deliberato di corruzione, in tutti i casi con lo scopo di indurre una persona (incluso un pubblico ufficiale) a svolgere i propri compiti in modo improprio o disonesto e/o a ottenere un vantaggio im- proprio.

“Leggi anticorruzione” indica la legislazione francese “Sapin II” del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza e la lotta alla corruzione, lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977, e successive modifiche, o qualsiasi legge o regolamento applicabile che attui la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, il Bribery Act 2010 del Regno Unito, nonché, in relazione a qualsiasi entità gi- uridica, qualsiasi altra legge anticorruzione o anti-corruzione applicabile, in ogni caso come modificata di volta in volta.

Per “traffico di influenze illecite” si intende l’atto volontario di (i) dare, offrire o promettere a chiunque (incluso un pubblico ufficiale), o (ii) accettare da chiunque (incluso un pubblico ufficiale), direttamente o indirettamente, qualsiasi dono, donazione, invito, remunerazione o oggetto di valore, per o per terzi, in tutti i casi con lo scopo di abusare o come risultato di aver abusato della propria influenza reale o presunta e di ottenere una decisione favorevole o un vantaggio indebito da un pubblico ufficiale.

Corruzione e traffico d’influenze illecite

Il Cliente dichiara e garantisce ad ALD che, in ogni momento della durata del Contratto:

(i) è a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti relativi alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze applicabili all’esecuzione del Contratto;

(ii)  né il Cliente né, a sua conoscenza, alcuna delle persone sotto il suo controllo, comprese le sue Affiliate e i suoi amministratori, funzionari e dipendenti (di seguito denominati “Soggetti controllati”), alcun agente o intermediario che possa nominare per l’esecuzione del Contratto abbiano commesso un atto di corruzione o di traffico d’influenza o siano stati interdetti (o trattati come interdetti) da un organismo nazionale o internazionale dal rispon- dere a una gara d’appalto, dall’avere rapporti contrattuali o lavorativi con tale organismo a causa di comprovati o sospetti atti di corruzione o di traffico d’influenze illecite;

(iii) ha messo in atto, in conformità con le Leggi anticorruzione e/o in modo appropriato alle sue dimensioni e attività, a) libri, registri e contabilità ragionevolmente dettagliati ai fini dell’esecuzione del Contratto, nella forma e nei termini appropriati alle sue dimensioni e alla sua attività; e b) regole e procedure adeguate per prevenire qualsiasi atto di corruzione e traffico di influenze;

(iv)  è a conoscenza del codice di condotta di Société Générale relativo alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze illecite;

(v) si impegna, insieme a qualsiasi soggetto controllato, agente e intermediario (ove applica- bile), ad adempiere agli obblighi previsti dal Contratto, e dunque:

a) non violare alcuna Legge o regolamento anticorruzione in materia di lotta alla corruzione, alla concussione e al traffico di influenze;

b) astenersi dall’agire in modo tale da indurre ALD a violare le Leggi e i regolamenti anticorruzione relativi alla lotta contro la corruzione, la concussione e il traffico di influenze;

c)  aver implementato regole e procedure adeguate, come previsto dalla normativa applicabile e/o adattate in base alle proprie dimensioni e attività, volte a prevenire tutti gli atti di corruzione, concussione e traffico d’influenza (di seguito “Regolamento interno”);

d)  fornire ad ALD, nei limiti delle Leggi anticorruzione, documenti e informazioni relativi all’esecuzione del presente Contratto per scopi legali o normativi, o per soddisfare i requisiti di qualsiasi procedimento legale;

e)  nei limiti delle Leggi anticorruzione e sulla base di ragionevoli motivi per sospettare che sia stato commesso un atto di corruzione o di traffico d’influenza durante l’esecuzione del Contratto, autorizzare ALD a effettuare, direttamente o indirettamente attraverso un agente di sua scelta, durante la durata del Contratto, e con un preavviso di trenta (30) giorni, una verifica dei libri, dei registri, delle

regole e delle procedure relative all’attuazione del Contratto. Il Cliente si impegna a fornire l’assistenza necessaria per l’esecuzione di tale revisione;

f)  nel rispetto delle Leggi anticorruzione, notificare tempestivamente ad ALD qualsiasi sospetto di frode, corruzione, concussione, traffico di influenze o pratiche illecite nei suoi con- fronti in relazione all’esecuzione del Contratto;

g)  garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica al di fuori del Cliente che deve prestare servizi ai sensi del Contratto sia vincolata da disposizioni scritte equivalenti a quelle imposte al Cliente ai sensi della presente clausola. Il Cliente si impegna a garantire che tale persona si attenga a tali disposizioni equivalenti e sarà direttamente responsabile nei confronti di ALD per qualsiasi inadempienza in tal senso.

vi) Si impegna a:

-  informare ALD di qualsiasi modifica che possa compromettere l’efficacia delle sue norme interne in materia di lotta alla corruzione, alla concussione e al riciclaggio, la lotta contro la corruzione, la concussione e il traffico di influenze

-  porre rimedio a eventuali carenze in materia su richiesta ragionevole di ALD. Se il Cliente non pone rimedio a tali carenze, ALD può, a sua esclusiva discrezione, nel rispetto delle Leggi anticorruzione e senza essere responsabile di alcun danno, sospendere il Contratto senza preavviso o indennizzo per un massimo di 3 mesi o per il tempo necessario al Cliente per adottare le misure appropriate, dove il termine più breve sarà scelto senza pregiudicare gli altri diritti di ALD ai sensi del Contratto o gli importi dovuti ad ALD ai sensi del Contratto alla data di sospensione o di risoluzione del Contratto e che rimangono dovuti dal Cliente. Se, al termine della durata massima del periodo di sospensione, il Cliente non ha rimediato adeguatamente alle carenze relative alle norme interne, ALD può risolvere il Contratto con effetto immediato e senza alcun indennizzo;

vii) indennizzerà ALD e i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti e affiliati per le perdite che potrebbero subire a causa della violazione di questa clausola.

Sospensione del contratto e Clausola risolutiva espressa

ALD è autorizzata a sospendere immediatamente il contratto, senza preavviso o indennizzo, e a recuperare il Veicolo se ALD ha ragionevoli motivi per sospettare che il Cliente abbia commesso un atto di corruzione o di traffico d’influenza in relazione all’esecuzione del Con- tratto. I motivi ragionevoli includono, in particolare, qualsiasi informazione disponibile nel dominio pubblico relativa all’esecuzione di un atto di corruzione o di traffico d’influenza. Tale sospensione sarà mantenuta solo per il tempo necessario a confermare o escludere tali sospetti.

ALD ha il diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento, per iscritto, mediante conseg- na a mano o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Cliente o via pec, con effetto immediato e senza alcun indennizzo, se il Cliente ha commesso un atto di corruzione o di traffico di influenze, una violazione degli obblighi previsti dal Contratto, o se le sue di- chiarazioni e garanzie non sono più valide (indipendentemente dal fatto che tale violazione possa essere sanata o meno).